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MODIFICA ALL’ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N.14 (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

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MODIFICA ALLARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2009, N.14 (MISURE STRAORDINARIE E URGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVIT EDILIZIA E PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALIT DEL PATRIMONIO EDILIZIO RESIDENZIALE) E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREZZARIO REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

È stata pubblicata sul BURP n° 43 del 25-3-2021 la Legge Regionale n° 3 del 24-03-2021 denominata "Modifica all’articolo 6 della legge regionale 30 luglio 2009, n.14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell'attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e disposizioni in materia di prezzario regionale delle opere pubbliche".

Il comma 1 dell’ art. 2, in particolare, prevede che “Al fine di garantire l'adeguamento in materia di sicurezza e salute nell'ambito delle misure anti Covid-19 nonché in attuazione dell'articolo 8, comma 4, lettera b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,…, per le voci del prezzario regionale delle opere pubbliche è disposto un aumento pari al 2 per cento delle attuali spese generali”.

Tale disposizione si applica limitatamente ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del D.L. 76/2020 e a quelli consegnati successivamente a tale data, fino al permanere dello stato di emergenza.

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