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Nuove norme tecniche sulle costruzioni

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Il 22 marzo sono entrate in vigore le nuove norme tecniche sulle costruzioni, varate dal MIT con il DM 17/01/2018 (MIT), pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n°42 del 20/02/2018 (Supplemento Ordinario n°8), che sostituiscono le vecchie norme di cui al DM 14/01/2008. Il testo delle nuova normativa, redatto in seno al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con il contributo del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C., introduce molte novità nell’ambito degli interventi sugli edifici esistenti. Per fare un esempio, le norme tecniche del 2008, per gli interventi di miglioramento sismico, non imponevano il raggiungimento di standard particolari, poiché bastava dimostrare che, con l’intervento, si migliorava la risposta strutturale della costruzione nei confronti di un sisma, anche in misura modesta; con le nuove norme tecniche, gli interventi di miglioramento sismico che riguardino costruzioni sensibili, come le scuole, dovranno essere finalizzati al raggiungimento di una percentuale non inferiore al 60% delle prestazioni strutturali attese per le nuove costruzioni. Gli interventi su costruzioni esistenti di II e III classe, invece, dovranno raggiungere un miglioramento non inferiore al 10%. Per quanto riguarda gli interventi di adeguamento sismico è ovviamente prescritto il raggiungimento del 100% delle prestazioni attese per una nuova costruzione, tranne che per gli interventi da eseguire a seguito di un cambiamento di destinazione d’uso, per i quali la percentuale scende all’80%. Molta attenzione viene riservata all’affidabilità dei materiali e alla manutenzione programmata della struttura durante la sua vita presunta. L’art. 2 del DM 17/01/2018 disciplina il periodo transitorio, stabilendo che, per le opere di committenza privata (comma 2), le cui opere strutturali sono in corso di esecuzione, o per le quali sia già stato presentato il progetto agli Uffici competenti prima dell’entrata in vigore delle NTC 2018 (cioè prima del 22 marzo 2018), si possono continuare ad applicare le previgenti Norme Tecniche per le costruzioni, fino all’ultimazione dei lavori e al collaudo statico degli stessi. Per effetto del comma 1 del sopra citato art. 2, le previgenti norme tecniche continueranno ad applicarsi anche nei lavori pubblici in corso di esecuzione o che siano stati semplicemente affidati o per i quali siano stati già affidati i relativi progetti definitivi o esecutivi, prima della suddetta data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni. (Fonte: CNAPPC)

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